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Vado a stare con mamma o con papa? La volontà del figlio conteso conta?

Durante la fase della separazione, o anche successivamente, spesso i genitori si chiedono se è opportuno coinvolgere i figli in talune decisioni di tipo pratico, come potrebbe esserlo la scelta della collocazione prevalente.

Talvolta, invece, è proprio il figlio conteso a richiedere di poter scegliere se stare prevalentemente con la mamma o con il papà. Nella stragrande maggioranza delle ipotesi (ma non sempre), infatti, i genitori pongono fine alla loro coabitazione.

Ciò implica necessariamente una nuova organizzazione nella vita di tutti, compresa quella dei figli; ovviamente ciò non comporta unicamente importanti conseguenze pratiche, quali trasferimenti, tempistiche per raggiungere la scuola o le attività ricreative e sportive, organizzazione di vestiario, borse, ecc… ma anche, e soprattutto, quella che viene vista come “casa”.

Non ci si riferisce alla ben diversa tematica relativa all’affidamento condiviso o esclusivo, ma a quella che si può avvicinare al concetto giuridico di domicilio, dove si trova la sede principale degli interessi del bambino/ragazzo.

Inutile sottolineare come tale scelta sia fondamentale per il suo equilibrio psicologico, coinvolgendone le amicizie, la quotidianità e la stabilità emotiva ed affettiva.

Se è vero che è possibile che si opti verso un collocamento alternato, o paritario, (i figli trascorrono così lo stesso quantitativo di tempo con la mamma che con il papà), in realtà spesso ciò non costituisce la soluzione migliore per i figli, che sono costretti a “rimbalzare” da entrambi, in una situazione di perenne precarietà.

La Cassazione si è espressa in merito a ciò generalmente verso una predilezione della collocazione prevalente presso la casa materna, quantomeno durante la prima infanzia e l’età scolare; nel rispetto del principio di bigenitorialità si tende a dare sempre più, comunque, la possibilità al padre di tenere il piccolo anche durante la notte, specie se almeno svezzato.

Si presume, comunque, che durante l’infanzia il figlio conteso non possa e non debba prendere decisioni di questa portata, e sia opportuno rimettere nelle mani degli adulti la scelta della gestione delle tempistiche, meglio se dei genitori che ne conoscono le esigenze, altrimenti, in caso di mancato accordo, del Giudice.

Con il trascorrere degli anni il bambino che cresce viene ritenuto dall’ordinamento giuridico sempre più in grado di esprimere una scelta corrispondente al proprio bene, e pertanto l’art. 336 bis del codice civile prevede che già dall’età di 12 anni, ma anche prima se il bambino viene ritenuto capace di discernimento, può (deve, se maggiore di 12 anni) essere sentito dal Giudice nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano.

Ciò a prescindere dalla presenza di consulenti tecnici di parte o d’ufficio.

L’audizione del figlio conteso nella storia della legislazione

L’importanza dell’audizione del minore in procedimenti che lo riguardano è stata già evidenziata dalla Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo e dall’art. 7 della Convenzione di Strasburgo del 1996.  

Con il trascorrere del tempo, al raggiungimento della maggiore età il ragazzo ha diritto di scegliere con chi stare e dove soggiornare, senza richiedere a questo punto l’intervento del Giudice.

Principio cardine che attraversa tutto questo excursus rimane il concetto di bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio conteso, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione e istruzione della prole.
In una recentissima sentenza della Cassazione (la numero 1474 del 25.01.2021), la Corte ha esplicitamente statuito che l’ascolto del minore infradodicenne, capace di discernimento, costituisce adempimento previsto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul Giudice un obbligo di specifica motivazione: l’ascolto del minore, ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo INTERESSE.

A monte rimane, infatti, la necessità di porre come prioritario il bene dei minori, per quanto possa essere difficile da interpretare e individuare.

Per un genitore accettare che un figlio conteso desideri andare a vivere con l’altro non è semplice, ma è necessario cercare di comprenderne le motivazioni profonde e cercare di individuare, insieme all’ex partner, la soluzione migliore per la sua educazione, stabilità psicologica ed emotiva. Potrebbe essere utile, in questo senso, appoggiarsi a professionisti che, da persone competenti ed esterne, possono aiutare a mettere in luce dinamiche e manifestazioni di bisogni o difficoltà dei bambini o ragazzi.

I figli subiscono la separazione e uno dei primi bisogni da riconoscere loro è la rassicurazione: oltre al sentirsi certi che rimarranno oggetto dell’affetto e dell’amore dei propri genitori hanno bisogno di essere rassicurati che la loro vita più di tanto non cambierà, che continueranno a frequentare i propri amici, i parenti, manterranno una parvenza della routine precedente, magari continuando a mettere passione nelle attività sportive o ricreative del loro cuore. Tutti questi punti di riferimento li aiuteranno a passare attraverso al difficile momento di transizione, faranno da “cuscinetto” per la loro personale rielaborazione del momento traumatico che stanno vivendo.

Più affetto e comprensione riceveranno, e più uniti saranno i genitori nel cercare le soluzioni migliori per loro, coinvolgendoli nel modo più opportuno e adeguato all’età, più per i figli sarà possibile superare davvero questo momento, imparando, magari, che si può non amarsi più come coppia, ma rimanere, anche se distanti, “dalla stessa parte”, in nome di un amore più grande… quello verso di loro.  

Avv. Beatrice Perini