Sei finalmente arrivato a destinazione… hai appena affondato i tuoi piedi nella calda sabbia di Pinarella di Cervia… oppure sei appena riuscito, senza più fiato, a raggiungere il tuo rifugio in montagna, proprio quello in cui fanno il risotto al pino mugo che hai mangiato dieci anni fa (con molto meno fiatone) e non hai mai più dimenticato…
Il cellulare prende una, sola, malefica tacca. Ma suona.
Suona con arroganza. E il numero è, inequivocabilmente, quello del tuo posto di lavoro.
Sarà il tuo capo? Oppure il tuo collega che non trova la carta della fotocopiatrice?
In ogni caso… devi o non devi rispondere?
E se ti dovesse chiedere di rientrare al lavoro, se si palesasse la malaugurata eventualità di ferie revocate?
Al di là di una gentilezza tua personale, perché il tuo collega è magari anche un amico, oppure una generica disponibilità personale verso l’azienda, perché magari detieni delle informazioni che solo tu sai, esiste un dovere giuridico alla reperibilità durante le ferie?
E se invece si trattasse di un messaggio lavorativo di Whatsapp? O la notifica di una e mail?
La reperibilità durante le ferie deve essere prevista da uno specifico contratto che il lavoratore ha firmato con l’azienda (ed in questo caso ha diritto ad una indennità), oppure prevista nel contratto collettivo nazionale della sua categoria.
La Cassazione con sentenza n. 27057/2013 del 03.12.2013 si è espressa in merito in senso nettamente negativo, nel senso che al di fuori di questi casi non si può pretendere la reperibilità del lavoratore che si trovi in ferie.
Ferie revocate !
Si verifica invece la peggiore delle ipotesi che ti era passata nella testa: il capo ti comunica senza pietà: “ferie revocate”. Devi comunicarlo a tutta la famiglia, riempire di nuovo l’auto che avevi appena svuotato con tutto quanto era necessario per un trasloco, e ritornare in ufficio.
Anche in questo caso la Cassazione si è espressa in senso negativo: il datore di lavoro può revocare le ferie del lavoratore, ma unicamente con un “congruo preavviso”, con ciò intendendosi una comunicazione «tempestiva ed efficace idonea ad essere conosciuta dal lavoratore prima dell’inizio del godimento delle ferie». Sicuramente non lo sarebbe quando le stesse sono già in corso. Non è pertanto ammissibile un licenziamento per giusta causa del lavoratore richiamato al lavoro dopo che le sue ferie sono già iniziate.
Se, invece, anche per il rientro dalle ferie vi sia stata una apposita contrattazione (collettiva o personale) e il lavoratore sia stato costretto al rientro al lavoro, egli ha comunque diritto ad essere risarcito delle spese derivanti dalla cancellazione della sua vacanza e ad una specifica indennità.
Sicuramente il periodo storico che abbiamo vissuto, con il cosiddetto smart working, ha reso più consueto l’utilizzo di strumenti come Whatsapp, sms, mail ecc.. che, inevitabilmente, si prestano ad essere utilizzati ben oltre il normale orario di lavoro.
Ciò richiama quel “diritto alla disconnessione” che, in mancanza, porta il lavoratore ad una disponibilità h24 che rischia di minare la sua serenità e tranquillità familiare.
Senza pretesa di esaustività, si segnala come la Legge sul lavoro agile (L. n. 81/2017) definisca il diritto alla disconnessione come “l’insieme delle misure tecniche ed organizzative, che hanno come scopo quello di garantire la salute ed il benessere del lavoratore in smart working, attraverso la previsione di periodi in cui l’interessato può dedicarsi alle proprie esigenze di vita e personali”.
Recenti leggi dalla tua parte
La recentissima Legge 61/2021 prevede inoltre come, al di fuori del periodo di emergenza Covid, in caso di ricorso al cosiddetto “smart working”, il datore di lavoro e il dipendente debbano addivenire ad un apposito accordo individuale, redatto in forma scritta; tale contratto deve contenere la disciplina riguardante lo svolgimento della prestazione al di fuori dei locali aziendali, le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo da parte dell’azienda, i mezzi tecnologici ed in generale le strumentazioni utilizzate dal dipendente, i tempi di riposo, gli accorgimenti tecnico-organizzativi per assicurare la disconnessione del lavoratore, il diritto all’apprendimento permanente, e le sanzioni disciplinari irrogabili dall’azienda a fronte di comportamenti del lavoratore nell’esecuzione dell’attività in regime di smart working.
Nell’accordo devono essere previsti appositi sistemi telematici per comunicare la disconnessione dal lavoro. L’accordo può infine prevedere il divieto per i colleghi di lavoro (ma anche per il datore di lavoro), di contattare il dipendente al di fuori delle tempistiche di reperibilità.
Al diritto alla disconnessione si aggiungono comunque tutte le previsioni normative in merito alle ferie e ai riposi giornalieri e settimanali.
Quindi stai pure tranquillo: il tuo datore di lavoro non può sanzionarti in alcun modo se ti rifiuti di accettare che le tue ferie siano revocate.
Se, mentre sulla tua mente si leggono in sovraimpressione tutte le imprecazioni del mondo, decidi comunque di rispondere al telefono, perché magari il tuo contratto è in scadenza, oppure semplicemente ti dispiace che i tuoi collaboratori siano in difficoltà, a meno che il tuo contratto collettivo nazionale o un apposito contratto individuale non lo prevedano espressamente, potrai legittimamente aspettarti un “grazie di cuore”, in mancanza del quale, forse, è meglio lasciare che il tuo cellulare, accidentalmente, si scarichi dimenticato sul sedile della tua auto.