ciclista vs automobilista
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Ciclista vs Automobilista

Estate. Cosa c’è di più bello dell’andarsene a spasso in bicicletta, per le ciclabili, su sentieri di montagna… oppure per le statali, in parte alle code di macchine?

Dalla famigliola in vacanza che pedala allegramente, generalmente con un padre in prima fila che urla in continuazione ai figli “stai in parte! Stai in parte!” (relax assoluto), al gruppo di ciclisti ultrasessantenni con tutina in tessuto sintetico con vistoso logo della nota polleria locale, è proprio vero che il ciclista gode di una presunzione assoluta di ragione in caso di incidente?

Se è vero che il ciclista è più vulnerabile, in quanto privo della protezione che può dare la carrozzeria di un veicolo, come potrebbe esserlo quella di un’automobile, è pur vero che anch’egli deve rispettare il codice della strada, e, in caso di mancata osservanza delle norme prescritte per la circolazione, ne rimane responsabile anche in caso di incidente.

Se, per esempio, non si ferma davanti ad uno stop, non può essere addossata la colpa dell’eventuale incidente al veicolo che, procedendo nella traversa di immissione, l’abbia colpito.

L’articolo 182 del Codice stradale, rubricato “circolazione dei velocipedi”, prevede parecchi obblighi per i ciclisti: ad esempio, devono procedere su un’unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano, e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due. Quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di dieci anni e proceda sulla destra dell’altro.

I ciclisti devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano.

Ai ciclisti è vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato; è consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature di cui all’art. 68 comma 5 cod. stradale.

Durante la notte deve essere reso visibile da luci e indossare l’apposito giubbino o bretelle catarifrangenti.

L’art. 68 del codice stradale, tra le altre disposizioni, rende obbligatoria la presenza del campanello; lo stesso dicasi per le luci bianche o gialle da porre anteriormente, mentre posteriormente devono esserci luci rosse e catadiottri rossi. Inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli e analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati (questi ultimi dispositivi devono essere presenti in caso di utilizzo al buio e non sono obbligatori durante le competizioni sportive).

In caso di urto si parte sempre da una presunzione di colpa al 50%, pertanto è necessario che ciascuna delle parti coinvolte dimostri di aver rispettato il codice della strada e l’errore sia stato dell’altro conducente.

È pur vero, comunque, che l’automobilista deve dimostrare che ha fatto tutto il possibile per evitare l’impatto.

Ciclista vs automobilista alcune recenti sentenze

Una recentissima sentenza della Cassazione (la n. 20091 del 2021) ha affermato la responsabilità del ciclista che non mantiene la destra. Il ciclista, infatti, ha, come ogni altro conducente, l’obbligo di procedere vicino al margine destro della carreggiata.

Il ciclista, comunque, non deve costituire pericolo o intralcio per la circolazione; al tempo stesso l’automobilista deve tenere una condotta di guida attenta e prudente, soprattutto durante la notte, perché, ad esempio, il fatto che un ciclista proceda nella notte senza gli adeguati dispositivi che lo rendano visibile, non fa automaticamente ricadere su di lui tutta la colpa in caso di incidente.

Un’altra sentenza della Cassazione, la n. 27241/2020, inoltre, ha statuito che, in caso di incidente stradale in cui sia coinvolto un ciclista, è necessario fermarsi anche se non ci sono danni apparenti a persone e se il ciclista coinvolto rifiuta i soccorsi.

In questo caso è opportuno (come in ogni incidente, in realtà), chiamare sempre le forze dell’ordine ed aspettare che giungano sul posto. Inutile sottolineare infatti come, in caso di incidente con un ciclista, sia sempre molto probabile vi siano implicazioni penalistiche.

La normativa relativa ai ciclisti è stata estesa anche ai conducenti di bici elettriche. Il ciclista che, invece, conduce a mano la bicicletta, è assimilabile ad un pedone e pertanto non rientrante nella normativa precedentemente esposta.

La normativa e la giurisprudenza richiamano al senso di responsabilità e alla prudenza, ma nell’eterno conflitto tra ciclisti e automobilisti… la bicicletta rimane… bellissima. Mezzo antiinquinamento, economico, agilmente parcheggiabile e… persino lipodrenante! Regala un senso di libertà ineguagliabile.

Quindi… buone ferie… con borraccia e camera d’aria di ricambio.

Avv. Beatrice Perini – Website