cercatore di funghi
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Il cercatore di funghi e la legge

Il vero cercatore di funghi gode della pioggia di agosto. Mentre tutti gli altri si innervosiscono non potendo godersi il sole sulle affollate spiagge lacustri o marine, il vero funghista sogghigna… e sogna.

Pronto ad alzatacce notturne e a inerpicarsi su pendii scoscesi, attende l’autunno per dar libero sfogo alla propria passione.

Esiste una normativa in merito?

Ebbene sì, la legge n. 352 del 1993 prevede una serie di limitazioni alla raccolta dei funghi epigei, demandando a regioni, provincie, comuni e comunità montane il compito di specificare ulteriormente permessi e limitazioni.

Per quanto concerne la normativa statale, l’articolo n. 4 della legge 352/93 prevede che “le regioni, sentiti le province, i comuni e le comunità montane, determinano la quantità massima per persona, complessiva ovvero relativa a singole specie o varietà, della raccolta giornaliera di funghi epigei, in relazione alle tradizioni, alle consuetudini e alle esigenze locali e comunque entro il limite massimo di tre chilogrammi complessivi”.

Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l’uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l’apparato radicale della vegetazione.

Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche che consentono la sicura determinazione della specie.

È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie. (anche quelli velenosi! Tra l’altro, a volte, bellissimi da vedere, come l’amanita muscaria…).

I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore.

È vietato in ogni caso l’uso di contenitori in plastica.

È vietata la raccolta e l’asportazione, anche a fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, e fermo restando comunque l’obbligo dell’integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.

La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:

a) nelle riserve naturali integrali

b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione

c) nelle aree specificamente interdette dall’autorità forestale competente per motivi silvo-colturali

d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali e locali competenti.

Chi controlla il cercatore di funghi?

E se nel giardino del tuo vicino (magari senza una recinzione) sono cresciuti dei meravigliosi porcini?

L’articolo 6 espressamente prevede che: “la raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari!

Un solo fungo è vietato raccogliere in assoluto: la cosiddetta “amanita caesarea” (o “ovulo buono”), allo stato di ovolo chiuso.

La ratio legis non è unicamente quella di tutelare una rarità, ma quella di impedire avvelenamenti: allo stato di ovolo chiuso può facilmente essere scambiata per altre tipologie di funghi, potenzialmente anche mortali.

Se la Guardia Forestale vi ha colto in fallo, e non siete stati lesti nel “lancio del cestino”, sappiate che, oltre alla sanzione pecuniaria, è prevista la confisca dei funghi.

Ciò vi fa facilmente comprendere per quale motivo è molto facile trovare guardie forestali in giro per i boschi nei momenti di abbondante fiorita.

Le normative regionali specificano ulteriormente limitazioni e permessi. Spesso è previsto il pagamento di un contributo che dà diritto alla raccolta di un certo peso giornaliero a persona. Ulteriori divieti possono essere specificati in ordine alle modalità di raccolta: a titolo esemplificativo, la normativa di riferimento per la Lombardia prevede una sanzione anche se si viene trovati con un fungo non pulito sul posto di raccolta.

In Lombardia la vigilanza sull’applicazione della normativa è affidata ai:

  • carabinieri forestali
  • ai nuclei antisofisticazione e sanità dell’arma dei carabinieri
  • alle guardie venatorie provinciali
  • agli organi di polizia locale urbana e rurale
  • agli ispettorati micologici delle ATS
  • alle guardie giurate e alle guardie ecologiche volontarie

 

La vigilanza è altresì esercitata dai:

  • dipendenti della Regione
  • delle comunità montane
  • delle province
  • dei comuni
  • e degli enti di gestione dei parchi naturali e regionali
  • nonché degli enti di gestione delle riserve naturali abilitati dagli enti di appartenenza all’accertamento di violazioni punite con sanzioni amministrative.

 

La normativa prevede poi particolari autorizzazioni in deroga ai limiti consentiti per incoraggiare mostre micologiche, seminari e manifestazioni di particolare interesse naturalistico: i funghi possono essere molto pericolosi ed è importante prestare estrema cautela nella raccolta. In caso di dubbio è consigliabile non raccogliere l’esemplare, o, se già raccolto, mostrarlo all’Ispettorato Micologico competente.

Per il resto, tutto è concesso. Anche fingersi inesperta e cittadina, ammirata dal rude funghista montanaro, per sbirciagli nel cestino e carpire informazioni.

Nessuna norma, inoltre, costringe a rivelare i posti migliori. Ma c’è una regola non scritta: se sei amico di un cercatore di funghi, e lui decide di confidarti dove li trova, dovrai portarti il segreto fino dentro alla tomba. E, possibilmente, essere pronto a condividere a tua volta i tuoi posti migliori.

Quantomeno… qualcuno.

Inizia la stagione. Buon divertimento

Avv. Beatrice Perini