Introduzione:
Dai luoghi di guerra provengono immagini drammatiche, ma anche dolcissime di famiglie che lasciano le loro case portando con sé i loro animali domestici: cani, ma anche tanti gatti e persino criceti.
Animaletti che fanno capolino da trasportini, ma anche che dormono sulle coperte che coprono le persone rifugiate nelle metropolitane.
È commovente vedere come l’affetto verso gli animali sia tale da considerarli veri e propri membri della propria famiglia, impossibili da abbandonare.
Se per la stragrande maggioranza delle persone, anche in Italia, pare inconcepibile non solo abbandonare i propri animali, ma anche maltrattarli, purtroppo non è così per tutti.
La normativa:
La normativa italiana riguardante gli animali domestici è piuttosto vasta, e si continua ad arricchire, da un lato proteggendo gli animali da maltrattamenti ed abbandoni, dall’altro configurando una responsabilità del padrone in caso di danni provocati dai propri animali.
La legge quadro n. 281 del 1991 ha introdotto il principio generale secondo il quale: “lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà verso di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente”.
La legge n. 189/2004 oltre ad altre disposizioni, ha introdotto nel codice penale gli articoli dal 544 bis al 544 sexies, i quali si occupano dell’uccisione di animali, del loro maltrattamento, dell’utilizzo di animali per spettacoli o manifestazioni vietati, o per combattimenti.
L’art. 544-ter del codice penale, rubricato “maltrattamento di animali” prevede che chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.
La Cassazione ha specificato, con sentenza n. 46291/2003, che non è necessario perché si integri la fattispecie che le lesioni siano “fisiche”; è sufficiente infatti che le lesioni siano di tipo ambientale e comportamentale.
L’articolo 727, inoltre, statuisce che “chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”.
Altre leggi sugli animali domestici:
Oltre a questa normativa ve ne sono molte altre, tra cui l’ordinanza contingibile e urgente concernente misure per l’identificazione e la registrazione della popolazione canina” del Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche sociali adottata il 06 agosto 2008 (GU Serie Generale n.194 del 20-08-2008), la quale dispone all’art. 1 che “E’ obbligatorio provvedere all’identificazione e alla registrazione dei cani, in conformità alle disposizioni adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ed alla presente ordinanza; il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l’animale, nel secondo mese di vita, mediante l’applicazione del microchip. Il proprietario o il detentore di cani di età superiore ai due mesi è tenuto a identificare e registrare il cane ai fini di anagrafe canina, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
Ai sensi dell’art 2 di tale ordinanza, inoltre, è vietata la vendita di cani di età inferiore ai due mesi, nonché di cani non identificati e registrati in conformità alla presente ordinanza.”
L’“Ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani” del Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche sociali datata 03 marzo 2009 (in G.U. n. 68 del 23.03.2009), entra più nello specifico in merito al comportamento che deve tenere il padrone di un animale domestico.
L’articolo 1 prevede infatti che:
- Il proprietario di un cane e’ sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso.
- Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
- Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
4.a) Utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
b) Portare con se’ una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’ incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
c) Affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
d) Acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
e) Assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
Sono vietati l’addestramento di cani che ne esalti l’aggressività, qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l’aggressività; la sottoposizione di cani a doping, e gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi.
È fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sè strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
Nuove indicazioni:
Dal 2009 non è più obbligatorio stipulare un’assicurazione per i propri animali domestici: la legge prevede che è possibile imporre la sottoscrizione di una polizza assicurativa nel caso in cui l’animale sia inserito nel Registro dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività compilato e aggiornato dai servizi veterinari. Diventa obbligatoria, pertanto, solo a seguito di segnalazione del veterinario, il quale sia venuto a conoscenza di episodi di aggressione causati proprio da quel determinato animale domestico.
E per trasportare gli animali domestici in auto? Il Codice Stradale, all’art.169 prevede che: “È vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore a uno, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.”.
La recentissima modifica della Costituzione, infine, ha visto l’introduzione, all’art. 9, di un comma che ora recita così:
«La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».
Assurge a rango costituzionale così un principio di tutela di tutti gli esseri viventi: la cura, l’amore, ma anche solo il rispetto di ogni forma di vita è ciò che misura la nostra umanità, ed il nostro valore.
Davanti all’orrore della guerra, anche la più piccola forma di custodia della vita diventa resistenza, e piccolo grande segno che, comunque, ciò che rende vincitori è sempre e solo l’essere uomini e donne di cuore.
Avv. Beatrice Perini – Altri articoli BLOG