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Genitori separati e sparizioni

Nell’immaginario collettivo i genitori dopo la separazione si contendono i figli, cercano di accaparrarseli il più possibile e soffrono per il fatto di non poter stare con loro così tanto tempo come quando la coppia viveva sotto lo stesso tetto.

Molto spesso in realtà si assiste a delle vere e proprie “sparizioni”: uno dei due genitori (attenzione! Non sempre è solo il papà!) si dimentica completamente dell’esistenza dei propri figli.

Ciò non solo dal punto di vista economico, ma, ahimè, anche per quanto concerne il tempo da trascorrere con loro.

Quali possono essere le conseguenze di questo comportamento?

Se dal punto di vista psicologico ciò è indubbiamente devastante per i figli, anche sotto il profilo legale ci sono delle conseguenze.

L’art. 337 ter del codice civile prevede che “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all’articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa.

Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori”.

Una conseguenza non indifferente che si verifica a seguito di questo tipo di comportamento è il rischio di perdere l’affidamento condiviso: la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16738 del 2018 ha esplicitamente dichiarato che la decisione di optare per l’affidamento esclusivo a favore dell’altro genitore

dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza dell’altro”.

In questo caso il genitore aveva per anni mancato di corrispondere l’assegno di mantenimento a favore della bambina e si era disinteressato di lei non facendole mai visita.

A ciò si aggiunga il recente nuovo disposto dell’art. 709 ter del codice civile, il quale recita:

In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

1) ammonire il genitore inadempiente;

2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;

3) disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell’altro anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice. Il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza ai sensi dell’articolo 614 bis;

4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

Altre sparizioni

A fronte delle varie conseguenze (anche penali) che ricadono sul genitore che non paga l’assegno di mantenimento, si verificano talvolta delle “sparizioni” non del genitore, ma dei suoi beni: qualcuno decide addirittura di licenziarsi dal proprio posto di lavoro!

Si racconta di un noto professionista bresciano che decise di vivere in un garage, e ciò non per francescano amore della povertà.

La Cassazione recentissimamente si è espressa anche su questo genere di “sparizioni”; con la sentenza n. 20264/2022 ha infatti statuito che spetta ai sensi dell’articolo 709 ter sopra citato, un vero e proprio risarcimento del danno ai propri figli, e ciò a prescindere da un danno dovuto ad una diminuzione del loro tenore di vita (perché magari l’altro genitore ha fatto di tutto per evitare che ciò succedesse).

È sufficiente il mancato rispetto delle statuizioni giudiziarie.

Inutile dire che spesso questi comportamenti sono causati non tanto dall’intenzione di nuocere volontariamente ai figli, ma all’ex partner, con il quale spesso vi è una elevata conflittualità.

È compito dei genitori favorire la partecipazione alla vita dei figli da parte di entrambi, nonostante la coppia si sia separata. Purtroppo, nessun risarcimento pecuniario potrà mai davvero ripagare una distanza, un silenzio che appare agli occhi di un figlio come abbandono e mancanza di interesse.

Ancora una volta il faro a cui rifarsi è l’amore verso i propri figli: la possibilità per loro di crescere con un “tesoretto” di affetto a cui poter attingere nei momenti difficili si gioca nel sentire i genitori vicini a sé, nel fare il possibile per far condurre loro una vita che non sia di stenti, nel mostrare loro che papà e mamma continueranno ad amarli sempre… nonostante tutto.

Avv. Beatrice Perini – Altri articoli del blog