recensioni negative online - riso con verme
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Le recensioni negative online

“Nel mio risotto vegano c’era un animale vivo!”

Che tu stia per intraprendere un viaggio, recarti ad un ristorante, o abbia intenzione di acquistare un prodotto on line, è ormai diventata abitudine “sbirciare” tra le recensioni.

In tutta sincerità non so mai quanto valore dare a quelle che pur sempre rimangono opinioni personali, ma è indubbio che molte recensioni negative facciano generalmente “passare la voglia” di scegliere un determinato prodotto o servizio.

Ma che tu sia chi legge le recensioni, il titolare dell’azienda recensita o chi ha deciso di scrivere la propria opinione sulla sua esperienza, ci sono dei limiti da rispettare?

Tutti possono scrivere tutto? E, viceversa, ogni recensione negativa può essere passibile di denuncia o potenziale causa di risarcimento danni?

Da un lato l’ipotesi estrema in cui si può ricadere è il reato di diffamazione aggravata (secondo l’articolo 595 del codice penale “Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.

Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.

Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità(I), ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.”).

Dall’altra parte, però, la Costituzione sancisce espressamente il diritto di critica: l’articolo 21 infatti prevede che “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione…”.

Quali sono pertanto le condizioni che consentono di poter manifestare pubblicamente il proprio pensiero, anche negativo, senza cadere nella fattispecie della diffamazione?

1. innanzitutto la veridicità. Davanti ad una narrazione pura e semplice di fatti realmente accaduti (es: box doccia ordinato a dicembre e non ancora pervenuto dopo 6 mesi) nessuno può invocare alcuna diffamazione. (Altri esempi: rinvenuta nel letto dell’hotel mutanda del precedente cliente; hotel spacciato per “in riva al mare” e poi munito di binocolo a pagamento in terrazza da cui si può lontanamente intuire di poterlo intravvedere).

2. la cosiddetta “continenza”: le opinioni vanno espresse innanzitutto senza degenerare in insulti. La propria opinione, pur polemica e di disapprovazione, non deve poi sfociare in inutile aggressione, che magari “prenda di mira” a titolo personale il fornitore di servizi o prodotti.

Oltre alla tutela penale si può richiedere anche il risarcimento del danno (patrimoniale, per i clienti che si sono persi, e non patrimoniale, per la lesione del diritto all’immagine) in sede civile, ma esperendo prima il procedimento di mediazione, in questo caso obbligatorio.

Raccontiamo pure se abbiamo trovato animali vivi dentro al nostro risotto, ma nel modo più asettico e neutrale possibile. Se, poi, decidiamo di immortalare con una foto il simpatico personaggio rinvenuto, nessuno potrà mai accusarci di nulla, e, magari, avremo anche fatto un buon servizio a chi, dopo di noi, potrebbe non gradire tale presenza…

Avv. Beatrice Perini – Altri articoli del blog